L’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) testualmente recita: « A decorrere dall’anno 2020, l’Imposta Unica Comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)… »; ad opera del medesimo art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
il provvedimento, al comma 738 dell’articolo 1 prevede con decorrenza anno d’imposta 2020 l’abolizione dell’imposta unica comunale, con eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e ai successivi commi, da 739 a 783, reca la disciplina dell’Imu, dà attuazione a quanto stabilito dal comma 765 della stessa legge; il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;
Come disposto dall’art. 6 del Nuovo Regolamento Imu “I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all’ente impositore”
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